G.S.: 2.500 euro di ammenda al Catania

Il Giudice Sportivo ha comminato 2.500 di multa al Catania "... per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 18° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi
avversari ripetuto per un minuto; 2. al 23° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari (ripetuti per un minuto consecutivamente) che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere
qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti 144/555 commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:1. al 12° minuto del primo tempo, una bottiglietta di plastica piena sul recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 43° minuto del secondo tempo, tre monetine indirizzate verso i componenti della panchina avversaria, senza conseguenze; 3. al termine della gara, due bottigliette di plastica piene indirizzate verso i giocatori avversari che sfioravano i Collaboratori della Procura Federale; 4. al termine della gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti [(ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub A)] e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)".