Aggiornato: Nov 21, 2006
Giudice sportivo
MASCARA Giuseppe (Catania): per avere, al 14° del primo tempo, colpito volontariamente con una gomitata al volto un avversario. (art. 14 comma 2bis CGS). SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA BUDAN Igor (Parma): per avere, al 6° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BAIOCCO Davide (Catania): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara. SIMPLICIO Fabio Henrique (Palermo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). DONATI Massimo (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione). DONI Cristiano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). ODDO Massimo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). PEREIRA DA SILVA Adriano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). PINZI Giampiero (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). RINAUDO Leandro (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). STELLONE Roberto (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). ZAMPAGNA Riccardo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). SOCIETA' Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco complessivamente tre petardi, numerosi bengala ed una decina di bottiglie di plastica; a titolo di responsabilità oggettiva per non aver impedito, al termine della gara, che un proprio dirigente, non autorizzato, entrasse nel recinto di giuoco per rivolgere una vivace critica all'Arbitro; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso, nel proprio settore, un fumogeno e lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco complessivamente tre bengala e sette bottigliette di plastica, alcune delle quali, al 28° del secondo tempo, sfioravano un Assistente; recidiva. Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni e lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco complessivamente tre bengala; recidiva. Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed alcune bottigliette; recidiva. Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso complessivamente, nel proprio settore, cinque fumogeni e lanciato nel settore avversario un petardo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere quattro petardi e acceso sei fumogeni; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un bengala; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore complessivamente tre bengala; recidiva. Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. MESSINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato una bottiglietta nel recinto di giuoco in direzione di un Assistente senza colpirlo; recidiva. Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso complessivamente nel proprio settore quattro fumogeni; recidiva. Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore complessivamente cinque fumogeni; recidiva. Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. EMPOLI a titolo di responsabilità diretta in ordine al comportamento tenuto dal proprio Presidente nei confronti dell'Arbitro. Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore complessivamente cinque bengala; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. Ammenda di € 750,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore tre fumogeni; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. Nino R. Commenta l'articolo sul muro |