Aggiornato: Nov 21, 2006

Giudice sportivo


SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MASCARA Giuseppe (Catania): per avere, al 14� del primo tempo, colpito volontariamente con una gomitata al volto un avversario. (art. 14 comma 2bis CGS).
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BUDAN Igor (Parma): per avere, al 6� del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BAIOCCO Davide (Catania): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
SIMPLICIO Fabio Henrique (Palermo): per avere commesso un intervento falloso su
un avversario lanciato a rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
gi� diffidato (Quarta sanzione).
DONATI Massimo (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; gi� diffidato (Quarta sanzione).
DONI Cristiano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gi� diffidato (Quarta sanzione).
LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gi� diffidato (Quarta sanzione).
ODDO Massimo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gi� diffidato (Quarta sanzione).
PEREIRA DA SILVA Adriano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gi� diffidato (Quarta sanzione).
PINZI Giampiero (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gi� diffidato (Quarta sanzione).
RINAUDO Leandro (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gi� diffidato (Quarta sanzione).
STELLONE Roberto (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gi� diffidato (Quarta sanzione).
ZAMPAGNA Riccardo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gi� diffidato (Quarta sanzione).

SOCIETA'
Ammenda di � 5.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco complessivamente tre petardi, numerosi bengala
ed una decina di bottiglie di plastica; a titolo di responsabilit� oggettiva per non aver impedito, al termine della gara, che un proprio dirigente, non autorizzato, entrasse nel recinto di giuoco per rivolgere una vivace critica all'Arbitro; entit� della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di � 4.000,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso, nel proprio settore, un fumogeno e lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco complessivamente tre bengala e sette bottigliette di plastica, alcune delle quali, al
28� del secondo tempo, sfioravano un Assistente; recidiva.
Ammenda di � 3.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni e lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco complessivamente tre bengala; recidiva.
Ammenda di � 2.500,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed alcune bottigliette; recidiva.
Ammenda di � 2.500,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso complessivamente, nel proprio settore, cinque fumogeni e lanciato nel settore avversario un petardo; entit� della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata
in trasferta; recidiva.
Ammenda di � 1.500,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere quattro petardi e acceso sei fumogeni; entit� della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di � 1.500,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un bengala; entit� della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di � 1.500,00 : alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore complessivamente tre bengala; recidiva.
Ammenda di � 1.500,00 : alla Soc. MESSINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato una bottiglietta nel recinto di giuoco in direzione di un Assistente senza colpirlo; recidiva.
Ammenda di � 1.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso complessivamente nel proprio settore quattro fumogeni; recidiva.
Ammenda di � 1.500,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore complessivamente cinque fumogeni; recidiva.
Ammenda di � 1.000,00 : alla Soc. EMPOLI a titolo di responsabilit� diretta in ordine al comportamento tenuto dal proprio Presidente nei confronti dell'Arbitro.
Ammenda di � 1.000,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore complessivamente cinque bengala; entit� della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di � 750,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore tre fumogeni; entit� della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.


Nino R.

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