Aggiornato: Nov 21, 2006

Giudice sportivo


SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MASCARA Giuseppe (Catania): per avere, al 14° del primo tempo, colpito volontariamente con una gomitata al volto un avversario. (art. 14 comma 2bis CGS).
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BUDAN Igor (Parma): per avere, al 6° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BAIOCCO Davide (Catania): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
SIMPLICIO Fabio Henrique (Palermo): per avere commesso un intervento falloso su
un avversario lanciato a rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
DONATI Massimo (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
DONI Cristiano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ODDO Massimo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PEREIRA DA SILVA Adriano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PINZI Giampiero (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
RINAUDO Leandro (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
STELLONE Roberto (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZAMPAGNA Riccardo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SOCIETA'
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco complessivamente tre petardi, numerosi bengala
ed una decina di bottiglie di plastica; a titolo di responsabilità oggettiva per non aver impedito, al termine della gara, che un proprio dirigente, non autorizzato, entrasse nel recinto di giuoco per rivolgere una vivace critica all'Arbitro; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso, nel proprio settore, un fumogeno e lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco complessivamente tre bengala e sette bottigliette di plastica, alcune delle quali, al
28° del secondo tempo, sfioravano un Assistente; recidiva.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni e lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco complessivamente tre bengala; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed alcune bottigliette; recidiva.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso complessivamente, nel proprio settore, cinque fumogeni e lanciato nel settore avversario un petardo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata
in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere quattro petardi e acceso sei fumogeni; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un bengala; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore complessivamente tre bengala; recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. MESSINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato una bottiglietta nel recinto di giuoco in direzione di un Assistente senza colpirlo; recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso complessivamente nel proprio settore quattro fumogeni; recidiva.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore complessivamente cinque fumogeni; recidiva.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. EMPOLI a titolo di responsabilità diretta in ordine al comportamento tenuto dal proprio Presidente nei confronti dell'Arbitro.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore complessivamente cinque bengala; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore tre fumogeni; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.


Nino R.

Commenta l'articolo sul muro
Google
 

 

 

CalcioCatania.Com: Pubblicità | Contattaci | CalcioCatania.com© è un quotidiano telematico registrato presso il Tribunale di Catania il 23/10/2002, Reg. N. 2502. Editore: G. Fontanarosa - Direttore Responsabile: M. Licari - Copyright ©2006-2010 CalcioCatania.com. Tutti i diritti riservati