Coni: accolto il ricorso dell'Entella, i liguri tornano a sperare?

Caos B, altro capitolo. Il Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, ha riconosciuto la legittimazione processuale della Virtus Entella, determinando, di conseguenza, che la sanzione afflittiva irrogata al Cesena sia eseguita nel campionato 2017/2018 e non in quello attuale. In virtù di questo provvedimento la formazione ligure, attualmente iscritta nel Girone A di Serie C (con tra l'altro una partita disputata, vittoria per 3-1 in casa del Gozzano), potrebbe tornare a sperare nella riammissione al campionato cadetto.
Attenzione, però: in primo luogo occorre che il Tfn, a cui il Collegio ha rimesso gli atti per infliggere la sanzione, si riunisca in tempi molto brevi; inoltre, lo stesso organo di primo grado, per gli stessi fatti, ha inflitto al Chievo un -3. La stessa penalizzazione inflitta al Cesena non basterebbe al club di Gozzi per scavalcare i bianconeri nella graduatoria 2017/18. Ancora, la Virtus Entella è già scesa in campo nel campionato di Serie C (a differenze delle cinque squadre interessate al ripescaggio) ed occorre vedere come verrà gestito questo passaggio.
Si attendono sviluppi, ancora altri colpi di scena, gli ennesimi di una storia che assomiglia sempre più ad una pagliacciata.

Di seguito il comunicato emesso dal Coni:

"Il Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, al termine della udienza tenutasi oggi, presieduta dal prof. Sanino, viste le conclusioni esternate dalla ricorrente a pag. 29 del ricorso introduttivo, in riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto la legittimazione processuale della Virtus Entella e ha determinato che la sanzione afflittiva irrogata al Cesena sia eseguita nel campionato 2017/2018.

Questo in riferimento al giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2018, presentato, in data 31 agosto 2018, dalla Società Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 025/CFA del 29 agosto 2018, che, rilevando il litisconsorzio necessario tra i gravami proposti dalla medesima Virtus Entella, nonché dalla Società A.C. Cesena S.p.A., contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 10/TFN del 25 luglio u.s., e, in accoglimento del motivo di appello formulato dalla società Cesena S.p.A., ha rimesso gli atti al Giudice di primo grado endofederale.
Ha, altresì, disposto la compensazione delle spese del giudizio".