Violazione protocolli sanitari: il Catania patteggia la sanzione

Nico Le Mura, amministratore unico del Catania

Nico Le Mura, amministratore unico del Catania 

1925 euro di ammenda alla società, 1445 a Le Mura e al responsabile sanitario Dottore.

Attraverso il Comunicato Ufficiale numero 384/AA, la Federazione ha reso noto che il Catania ha raggiunto un accordo con la Procura Federale per l'applicazione di sanzione su richiesta prima del deferimento (in sostanza, un "patteggiamento", previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva), accordo relativo ad una serie di violazioni dei protocolli sanitari da parte della società etnea nel corso della stagione, per le quali la Procura Federale aveva svolto delle indagini.

Con l'accordo, il Catania dovrà corrispondere una sanzione di € 1.925,00, mentre l'amministratore unico Le Mura ed il responsabile sanitario Dottore una sanzione di € 1.445,00.

Di seguito il testo integrale del comunicato.

− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 496 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig. Nicola LE MURA, Mario DOTTORE e della società CALCIO CATANIA S.P.A., avente ad
oggetto la seguente condotta: NICOLA LE MURA, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società Calcio Catania S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 03/09/20; per non aver
sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 13/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test del 26/10/20, stante la positività del calciatore Reginaldo Da Silva Ferrera al tampone del 16.10.20, al test del 15/11/20, a seguito della positività dell’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti al tampone del 7.11.2020, al test del 06/12/20 e del giorno 08/12/20 a seguito della positività
del calciatore Miguel Angel Martinez al tampone del 27.11.2020; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività di Leonetti Giuseppe al tampone del 07/11/20, di Martinez Miguel Angel al tampone del 27/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo in data 26/10/20 e
in data 07/12/20; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dell’Aggiornamento dei protocolli
Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate, in particolare, per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare nel locale palestra, la prescritta aerazione e ventilazione forzata, nonché, per non aver provveduto a far distanziare o inibire all’uso gli attrezzi utilizzati per l’allenamento; per aver consentito o, comunque, per non aver impedito, altresì, che i fisioterapisti svolgessero le terapie previste per i calciatori privi dei necessari DPI, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

MARIO DOTTORE, Responsabile Sanitario tesserato per la società Calcio Catania S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020
in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le
Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 16
giorni dal precedente del 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 13/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test del 26/10/20, stante la positività del calciatore Reginaldo Da Silva Ferrera al tampone del 16.10.20, al test del 15/11/20, a seguito della positività dell’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti al tampone del 7.11.2020, al test del 06/12/20 e del giorno 08/12/20 a seguito della positività del calciatore Miguel Angel Martinez al tampone del 27.11.2020; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività di Leonetti Giuseppe al tampone del 07/11/20, di Martinez Miguel Angel al tampone del 27/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da
protocollo in data 26/10/20 e in data 07/12/20; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare nel locale palestra, la prescritta aerazione e ventilazione forzata, nonché, per non aver provveduto a far distanziare o inibire all’uso gli attrezzi utilizzati per l’allenamento; per aver consentito o, comunque, per non aver impedito, altresì, che i fisioterapisti svolgessero le terapie previste per i calciatori privi dei necessari DPI, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19; CALCIO CATANIA S.P.A per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per
responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola LE MURA in proprio e, in qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante, per conto della società CALCIO CATANIA S.P.A, e dal Sig. Mario DOTTORE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1445,00
(millequattrocentoquarantacinque/00) di ammenda per il Sig. Nicola LE MURA, di € 1445,00
(millequattrocentoquarantacinque/00) di ammenda per il Sig. Mario DOTTORE, e di € 1925,00
(millenovecentoventicinque/00) di ammenda per la società CALCIO CATANIA S.P.A;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti".